L’assunto è immediato e spesso confliggente con quell’idea del cliente di voler obbligatoriamente, e quanto prima possibile, trascinare in giudizio la controparte per vedere tutelato il proprio diritto: in caso di inserimento di una clausola di mediazione, il contratto in esame sarà sempre vincolato ad una sorta di mediazione obbligatoria, al pari di quella demandata dal Giudice. Questa, dunque, è la funzione di tale tipologia di clausole, in presenza delle quali qualsiasi controversia nascente da quel determinato rapporto contrattuale dovrà, quindi, necessariamente essere preceduta dal tentativo richiamato e che, in difetto, si potrà eccepire il mancato adempimento entro la prima udienza; il giudice (o l’arbitro nel caso di procedimento arbitrale), a quel punto, provvederà ex art. 5 co. 2 invitando le parti all’esperimento del tentativo, fissando l’udienza seguente successivamente alla scadenza del termine di durata della mediazione e dichiarando, in assenza del tentativo, l’improcedibilità della domanda giudiziale. Già, però, prima del recente intervento normativo, la giurisprudenza ne aveva orientato la direzione (cfr. 22.06.2023, Trib. Ravenna 22.6.2023), sottolineando che, con l’inserimento di tale clausola, le parti è come se intendessero favorire una soluzione stragiudiziale delle eventuali controversie contrattuali, attraverso la quale obbligarsi reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio. La clausola contrattuale di mediazione ha, dunque, valore cogente per le parti (cfr. n. 1008/2022 Tribunale di Milano e  n. 20690/2017 Tribunale Roma), non costituendo però alcun limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall’art. 24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti. Quanto ai vantaggi ed alle finalità delle clausole di mediazione, l’inserimento delle stesse al momento della stipula del contratto, mira a salvaguardare la relazione fra le parti ed a preservarla anche in futuro nel momento in cui si potesse correre il rischio, per le dinamiche imprevedibili del rapporto creatosi, di una rottura traumatica foriera di azioni dirette a risolvere il contratto o a farne dichiarare la nullità. Sotto questo profilo, pertanto, si favorisce indubbiamente il perseguimento della  coesione sociale e la permanenza del reticolo relazionale intessuto nei rapporti commerciali avviati, con una scelta di piena tutela e garanzia. L’impegno delle parti, d’altronde, dovrebbe essere sempre quello di privilegiare buona fede e lealtà con una ricerca costante nel tempo di quel dialogo, unico antidoto alla esasperazione del conflitto spesso caratteristica principale delle diatribe legali in campo giudiziario.
L’informalità della procedura, infine, proprio in tale ambito volontario, permette di cogliere l’indubbio ed evidente vantaggio di poter ampliare il limite complesso di quello che sarebbe, nel contenzioso, il thema decidendum, consentendo alle parti di inserire rapporti giuridici ulteriori e diversi da quelli in contestazione con una collaborazione virtuosa che garantirà il rispetto degli accordi non solo iniziali ma anche venuti meno nel corso di una relazione di durata.