Come è noto, in ambito privacy l’amministratore di condominio detiene, nell’esercizio del suo mandato professionale, la concreta gestione del trattamento come titolare, nella qualità di rappresentante legale del condominio, e come responsabile, dovendo quindi adempiere agli obblighi di accountability previsti dal GDPR e dimostrare di avere adottato misure adeguate per la protezione dei dati personali volte a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita anche accidentale di dati.

Ciò vale anche qualora l’amministratore decida di procedere alla creazione di gruppi Whatsapp nell’alveo della collettività condominiale, aperti ai soli membri della stessa ed attraverso i quali comunicare dati e fatti rilevanti per la comunità, con l’unico limite da non superare della ragione  e della finalità del trattamento che deve essere legittima. Per far sì che ciò accada, il primo passo deve essere certamente il rilascio del consenso da parte di tutti i partecipanti per il trattamento del numero telefonico, non essendoci un obbligo contrattuale o di legge o altra base giuridica applicabile che giustifichi l’uso di tale strumento ab origine.

Diversa sarebbe, invece, la finalità (e quindi non obbligatorio il rilascio di alcun consenso da parte dell’interessato) in caso di successivo uso del gruppo creato per la comunicazione all’interno di esso, ad esempio, dei dati afferenti la morosità di un singolo condomino a seguito di una richiesta pervenuta dagli altri partecipanti. Pur, infatti, rammentando che, come più volte precisato dal Garante, il diritto alla trasparenza non significa che si possano divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambito condominiale, in tale circostanza dovremo considerare il gruppo Whatsapp come un circolo chiuso, una vera e propria bacheca inaccessibile ad altri soggetti estranei. La divulgazione dei dati riguardanti la morosità sarà, allora, considerato come un trattamento legittimo fondato direttamente sulla richiesta formulata in tal senso dagli altri condomini, richiesta alla quale l’amministratore è obbligato a rispondere e che incide sul mancato adempimento di obblighi contrattuali relativi a parti o servizi comuni. In tal caso, sarà pertanto il diritto del singolo condomino di conoscere gli adempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale a prevalere rispetto al diritto alla non divulgazione di informazioni personali da parte del condomino moroso.

Il nostro Studio si occupa da anni di questione condominiali: l’intreccio con la normativa privacy è senz’altro un nuovo ambito d’indagine da approfondire mediante l’ausilio di un professionista esperto della materia.

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