Nella gestazione dell’apparato privacy aziendale, l’individuazione di una corretta modalità di gestione dei dati all’interno del sito dell’azienda, diventa un passo essenziale per il buon esito della consulenza.

Nel procedere alla redazione, innanzitutto, dell’informativa specifica sui cookie, occorrerà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali ed i tempi di conservazione delle informazioni. L’informativa stessa potrà anche essere resa su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali). Così come resta confermato da parte del Garante l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale e che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

A tutela, poi, degli utenti, quanto al consenso, il meccanismo di acquisizione on line dello stesso dovrà garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting). Per i cookie di profilazione permane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati.

Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante ha precisato che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti aziendali, quindi, dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.

Con riferimento, invece, al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante ha chiarito che questo meccanismo molto diffuso è, in realtà, da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.

L’Autorità sottolinea, infine, che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento.