Se il pianerottolo dell’edificio condominiale è molto stretto è possibile installare un impianto di videosorveglianza, anche se di fatto viene ripresa l’area antistante la porta del vicino e l’ingresso dell’ascensore: questo è quanto emerge dalla sentenza n. 440 pubblicata lo scorso 29.06.2023 che dirama una questione d’interesse condominiale decisamente attuale.

Nel caso di specie, veniva incardinata una causa dinanzi al giudice civile tra due vicini che abitavano sul medesimo pianerottolo, poiché uno di essi aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza operata dall’altro, con conseguente ordine di rimozione e condanna al risarcimento dei danni subiti. Parte attrice, lamentava che la lesione del diritto alla riservatezza, essendo il predetto vicino in grado di controllare e registrare tutti i movimenti in entrata e in uscita che avvenivano nelle parti comuni e all’entrata del proprio appartamento. Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, si era naturalmente opposta, evidenziando che la telecamera era stata installata per tutelare la propria incolumità e sicurezza, anche in ragione di alcuni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dal vicino ai suoi danni. Parte convenuta aveva, infine, evidenziato come nella specie non fosse applicabile la normativa a tutela della privacy e come le modeste dimensioni del pianerottolo rendessero inevitabile riprendere anche l’area antistante alla propria abitazione.

Il Tribunale ha, dunque, rigettato la domanda attorea, evidenziando che l’installazione della telecamera era stata comunicata a tutti i condomini, era stato affisso il cartello contenente l’informativa e la telecamera non risultava rivolta appositamente verso l’abitazione del vicino. Dagli atti di causa si comprendeva, inoltre, che si trattava di un pianerottolo di dimensioni molto piccole e che le porte delle abitazioni dei due soggetti erano poste l’una accanto all’altra, rendendo quindi inevitabile un diverso orientamento della telecamera: il Tribunale ha quindi ritenuto che, nella specie, il diritto alla sicurezza e alla incolumità dei convenuti fosse da ritenere prevalente rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice.

Quanto infine alla normativa privacy, com’è noto, la disciplina sul trattamento dei dati personali non trova applicazione, salvo che gli stessi siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi. Per i sistemi di videosorveglianza condominiali però, benché non trovi applicazione la suddetta disciplina, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, occorre comunque fare attenzione a che l’angolo visuale delle riprese sia limitato, tenuto conto della conformazione dei luoghi, ai soli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, box) o antistanti l’abitazione di altri condomini. Come pure, le immagini in tal modo acquisite devono rimanere di uso privato e non devono mai essere comunicate a terzi e meno che mai diffuse, ossia portate a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti (ad esempio tramite la pubblicazione sui social media). Nel caso in cui le immagini possano essere utili a perseguire gli autori di un illecito le stesse potranno comunque essere trasmesse alle Forze dell’Ordine o utilizzate in sede giudiziaria per la tutela dei propri interessi.