La modifica introdotta inciderà sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva a cui è tenuto il responsabile del progetto negli appalti pubblici o il committente negli appalti privati, prima di procedere al saldo finale dei lavori. La norma originaria, difatti, prevedeva l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto e/o nel subappalto un trattamento economico (nonché normativo) complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto. A fronte, però, delle difficoltà di definire di volta in volta la zona di applicazione ed il contratto maggiormente applicato in quel territorio, il nuovo co. 2 dell’art. 29 imporrà ora l’obbligo di applicare il CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La modifica del testo, nello specifico, assume il seguente tenore: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”. Torna, pertanto, in auge la pedissequa applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 secondo il quale per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La modifica inciderà, quindi, in via necessaria sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva a cui è tenuto il responsabile/committente del progetto affidato in appalto (pubblico o privato) prima di procedere al saldo finale dei lavori, il tutto con le modalità di cui al D.M. Lavoro 143/2021, che definisce un sistema di controlli della predetta congruità. Nel settore degli appalti privati, peraltro, le verifiche predette si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad € 70.000; per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore ad € 500.000, infine, al momento del versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa, variabile da € 1.000 ad € 5.000, ad esclusivo carico dell’impresa committente.