Recentemente la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 29.06.2022 e Trib. Catania 06.06.2022) ha avuto modo di soffermarsi sulla natura giuridica della clausola penale come sopra identificata, sottolineando altresì che potendo essere finalizzata a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione all’ipotesi di un ritardo nell’adempimento o di totale inadempimento, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l’inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento.

Diverse possono essere le casistiche in tale ambito e spesso ci capita, nelle vertenze contrattuali di cui ci occupiamo, di confrontarci con richieste risarcitorie illegittimamente cumulate.

Infatti, andando sugli aspetti pratici della questione, se da un lato l’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l’inadempimento, dall’altro, la stessa disposizione non esclude che si possa nel contempo richiedere la prestazione insieme con la penale per il ritardo. Così come, ancora, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, non viene escluso che si possa pretendere la penale per il ritardo dell’inadempimento insieme con il risarcimento del danno da inadempimento, tenendo però sempre in debito conto, nella liquidazione di quest’ultimo, che l’entità del danno ascrivibile al ritardo sia stata già autonomamente e correttamente conteggiata nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore ed una duplicazione delle poste.

Tutto ciò, però, vale se la clausola penale sia stata necessariamente collegata alla duplice ipotesi dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento.

Qualora, infatti, tale condizione non fosse assolta, e le parti contrattualmente avessero previsto altre facoltà, la disciplina risulterà inapplicabile: la determinazione della clausola penale convenuta per il solo ritardo nell’adempimento, allora, non potrà coprire anche il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto (avvalendosi delle ipotesi di risoluzione di diritto oppure mediante domanda giudiziale), dal momento che tale manifestazione/iniziativa segnerà di fatto il limite temporale della possibilità per l’altra parte di adempiere tempestivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., co. 3 (cfr. Cass. 15578/2022).