Avendo riguardo a tale delicata tematica, abbiamo recentemente avuto modo di trattare un caso in materia di obbligazioni alimentari, con dei contorni del tutto analoghi, dovendo dare un parere al cliente sulle modalità con le quali la normativa emergenziale avesse o meno inciso in ambito di definizione degli oneri posti in carico ad un soggetto che si è rifiutato di adempiere ai propri obblighi alimentari. Sul punto, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 7760/2022) si è pronunciata il mese scorso con un provvedimento che ha delineato ogni aspetto della questione e dal quale ovviamente abbiamo tratto spunto per definire l’intera vicenda.
In particolare, il Collegio adito ha rilevato che l’art. 83, co. 3, lettera a), del D.L. 18/2020, recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, convertito in L. 27/2020, statuisce che la sospensione dei termini previsti al co. 1 della stessa norma, per la proposizione delle impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali, non opera per le cause relative ad alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità. Ecco, quindi, che la tutela posta a carico dei soggetti beneficiati di tali obbligazioni dovrà intendersi continua e duratura per tutto il periodo emergenziale.
Nello specifico, la Corte nella sua decisione ha distinto, assoggettandole però alla stessa disciplina e individuando una differente funzione assolta dall’obbligo, due fattispecie giurisdizionali di obbligazioni alimentari: (i) le cause relative agli alimenti da ascrivere all’art. 433 c.c. (che soddisfano la mancanza di mezzi di sostentamento venendo incontro alle più elementari esigenze di vita del beneficiato) e (ii) le cause in cui l’obbligazione alimentare deriva da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (volte a consentire al beneficiato di godere di quanto è necessario alla conservazione del pregresso tenore di vita).
Al di là, quindi, della distinzione causale sottesa alle due ipotesi sopra menzionate, i Giudici hanno comunque evidenziato come la normativa emergenziale abbia sottratto ambedue le casistiche dalla sospensione di termini procedurali stabilendo, per ciascuna delle due tipologie, cioè alimentare pura ed alimentare di mantenimento (ambedue appartenenti all’ambito familiare), una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche nel corso della sospensione emergenziale, e ciò in ragione di una discrezionalità legislativa esercitata nel contemperamento degli interessi in gioco ed a favore di soggetti portatori di un diritto ritenuto meritevole, in ogni caso, di ampia tutela.