La vicenda che ha toccato da vicino il nostro Studio ha riguardato la richiesta, da parte di un condominio, nei confronti della nostra cliente assegnataria di una casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, del pagamento delle spese condominiali afferenti l’appartamento. In sede di gravame, i giudici del Tribunale hanno, però sottolineato che le deliberazioni assembleari con cui vengono ripartite le spese condominiali sono azionabili soltanto nei confronti dei condomini, in quanto unici legittimati a partecipare all’assemblea medesima esercitando il diritto di voto. Il principio, pertanto, per cui le spese condominiali concernenti la casa familiare oggetto di provvedimento di assegnazione restano a carico dell’assegnatario vale quindi solo nei rapporti interni tra i coniugi, senza rivestire rilevanza alcuna nei confronti del condominio.

Il diritto di godimento, infatti, della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti), in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche ai terzi, è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale. Sul punto, la giurisprudenza si è sempre riferita ai criteri dettati in materia di usufrutto, stabilendo a carico dell’assegnatario della casa le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria. La gratuità dell’assegnazione dell’immobile che costituisce la casa coniugale si riferisce solo all’uso di esso, per il quale non deve versarsi alcun corrispettivo, ma non si estende alle spese ordinarie correlate a tale utilizzo; l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario (non proprietario o comproprietario) esclusivamente dal pagamento del canone, al quale altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato; cosicché qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l’abitazione della proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), con la conseguenza che simili spese (in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario) sono a carico del coniuge assegnatario (le sole spese condominiali ordinarie, però, e non anche quelle straordinarie, che sono a carico interamente del coniuge proprietario dell’immobile, cfr. Cass. 18476/2005 e Cass. 11024/2015).

Ma solo l’altro coniuge può pretendere il pagamento delle spese individuate secondo il predetto ragionamento, non il condominio: è stata, infatti, ritenuta irrilevante anche l’eventuale considerazione del condominio creditore che agisca contro l’assegnatario in virtù di un presunto giustificato convincimento che le due situazioni (assegnataria e condomina) coincidano (cfr. Cass. 25781/2009): in materia condominiale non trova alcuna applicazione il principio dell’apparenza del diritto, strumentale ad esigenze dell’affidamento del terzo di buona fede, in quanto non sussiste una relazione di terzietà tra il condominio e il condomino.