Il decesso di un soggetto correlato al tema del diritto, da parte degli eredi, a percepire il Tfr maturato dal de cuius, è un tema dibattuto da anni in giurisprudenza (poiché molto legato, nella sua definizione, alle caratteristiche peculiari del caso specifico) e che spesso abbiamo trattato come Studio nell’ambito dell’assistenza della parte nella successione ereditaria. Sul punto, recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta precisando il meccanismo di computo della quota di indennità alla quale ha diritto il coniuge divorziato che prevede, spiega la Corte, una previa ripartizione della indennità tra il coniuge superstite e i figli (e/o altri superstiti) del lavoratore deceduto e, successivamente, una sub-ripartizione della quota spettante al coniuge superstite con il coniuge divorziato, senza prescindere dal criterio legale della durata del matrimonio.

Nel caso specifico, pertanto, sulla quota spettante alla moglie superstite è stata calcolata quella da attribuirsi al coniuge divorziato, “in ragione del criterio legale della durata del matrimonio” e degli altri criteri pure individuati dalla giurisprudenza e, tra questi, anche quello della convivenza, “purché se ne accerti la sua stabilità ed effettività”.

Si sono, quindi, affermati, in tale ambito, i seguenti principi di diritto che chiariscono una volta per tutte i margini delle diverse attribuzioni. In particolare, facendo riferimento alle specifiche disposizioni in materia “in tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l’art. 12 bis della legge n. 898/1970 si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l’ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, l’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, regola il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzile, di cui all’art. 5”.

La ripartizione del Tfr, dunque, tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell’art. 9 oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica della misura, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius.