L’accertamento della proprietà di un bene, spesso un immobile, in capo ad uno solo dei due coniugi, con conseguente esclusione del cespite dall’applicazione del regime della comunione legale, è uno dei temi più frequenti che si affrontano nella gestione delle problematiche legate alla separazione, ancor più se, come nel caso preso in considerazione, è altresì coinvolta anche la fattispecie giuridica della donazione.

Sul punto, la Suprema Corte si è più volte espressa tentando di chiarire le dinamiche e le modalità sottese alla risoluzione di tali controversie, specificando altresì la distinzione dell’incidenza nella questione degli istituti della donazione diretta ed indiretta. In particolare, “quando un soggetto abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il denaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non già del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. n. 14197/2013).

Sulla base di tali presupposti, la Corte ha allora confermato che in presenza di un accertamento in fatto che confermi la provenienza da una donazione non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo deve ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non invece per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra coniugi.

La compravendita di un immobile con denaro fornito dai genitori, quindi, costituisce un caso di donazione indiretta, sia che il donante paghi l’intero prezzo, sia che ne paghi soltanto una parte: cambieranno invece, come visto, l’incidenza e le valutazioni da predisporre nell’ambito della gestione del patrimonio della famiglia e della separazione tra coniugi rispetto al regime di comunione legale dei beni.