I casi generali sopra richiamati attengono alla disciplina, multiforme, delle varie ipotesi di donazione di denaro diretta ed indiretta dai genitori ai figli. Casistica diversificata, si diceva, proprio a seconda delle peculiarità della liberalità, nonché spesso argomento di discussione molto diffuso nelle famiglie e con il quale spesso abbiamo avuto a che fare nella nostra attività.

Per chiarire, quindi, opportunamente ogni aspetto peculiare della disciplina, a quanto sopra specificato occorre aggiungere ulteriori prescrizioni di non minore valenza. Infatti, se ad esempio l’importo della donazione di denaro eccede i tremila euro, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, la somma non può essere corrisposta in contanti ma solamente attraverso modalità di trasferimento tracciabili. Nel caso, invece, in cui il trasferimento venga realizzato a mezzo assegno, in particolare, si ritiene che oggetto della donazione sia non tanto il denaro in sé quanto lo stesso titolo all’ordine che, di conseguenza, deve essere descritto nel contratto di donazione nel rispetto dei requisiti di forma positivamente imposti.

Altro aspetto oggetto d’indagine è quello fiscale: da questo punto di vista si rileva che, per le donazioni di denaro tra genitori e figli, non è dovuta l’imposta di donazione quando il trasferimento sia di modico valore e sino al limite della franchigia, pari a mille euro, oltre la quale l’imposta va corrisposta con l’aliquota del 4% sull’importo eccedente, mentre invece risulta sempre dovuta l’imposta di registro, attualmente stabilita nella misura fissa di duecento euro (cfr. Cass. 6096/2016).

Quando, infine, il genitore trasferisce al figlio il denaro necessario per l’acquisto di un immobile, in tale circostanza si realizza invece la classica ipotesi di donazione indiretta ex art. 809 c.c. In tal caso, infatti, il denaro rappresenta unicamente il mezzo per l’acquisto dell’immobile, reale scopo della donazione, cosicché “il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (cfr. Cass. 18541/2014).