Quando uno dei due genitori sia favorevole alla pubblicazione e l’altro sia contrario, possono sorgere dei contrasti. Soprattutto nelle coppie separate spesso un genitore pubblica sui social network le foto dei figli, all’insaputa dell’altro e senza avere ottenuto il suo consenso o anche facendolo nonostante il suo dissenso espresso, contro la sua volontà.

La decisione di pubblicare sui social network le immagini dei propri figli non è, però, un comportamento che un genitore può compiere senza l’assenso dell’altro, ma richiede il comune accordo che, nel caso di coppie separate, spesso manca ed è difficile da acquisire, a causa della distanza di carattere fisico e affettivo. Rappresenta un’eccezione in tal senso solo il caso di affido esclusivo del minore, dove il genitore affidatario può agire senza interpellare l’altro. Se, però, c’è un regime di affidamento condiviso neppure il genitore con il quale il figlio abita può decidere in modo autonomo.

Nei casi di disaccordo tra genitori, quindi, riguardo alla pubblicazione delle foto dei figli sui social network, specialmente quando la stessa sia avvenuta senza il consenso di uno dei due, è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria, che deciderà secondo gli esclusivi interessi del minore. Il giudice potrà disporre, anche in via d’urgenza se il genitore interessato ha promosso ricorso in questo senso (cfr. art. 700 c.p.c.), la cancellazione delle immagini pubblicate senza il consenso di uno dei due genitori, più il risarcimento dei danni e l’applicazione di una speciale sanzione pecuniaria che viene stabilita in base al numero delle foto pubblicate ed al periodo della loro diffusione (cfr. art. 614 bis c.p.c.).

Recentemente, in un caso analogo (ove una moglie separata aveva pubblicato alcuni video della figlia minorenne su Tik Tok), il Tribunale di Trani ha disposto la rimozione d’urgenza e ha condannato la madre a pagare 50 euro, per ogni giorno di avvenuta violazione e di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziario, da versarsi su un conto corrente intestato alla minore (cfr. ord. 30/08/2021); il Giudice, rifacendosi a precedenti analoghi (cfr. Trib. Mantova, ord. 19/09/2017), ha infatti sottolineato che: “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le loro foto online”, con un altro pericolo ravvisabile nelle condotte di chi potrebbe realizzare fotomontaggi per ricavare materiale pedopornografico da fare circolare in rete.