Il caso in esame, per nulla anomalo all’interno della gestione delle modalità di separazione tra coniugi, nasce dall’accoglimento da parte della Corte d’Appello territoriale dell’opposizione proposta dall’ex marito, avverso il precetto notificatogli dall’ex moglie, in relazione ad un credito relativo all’assegno divorzile presuntivamente spettante. Secondo i giudici di merito, l’accordo intervenuto tra gli ex coniugi a latere del procedimento di separazione consensuale (di fatto, una side letter), che prevedeva il versamento di una somma aggiuntiva rispetto al mantenimento stabilito dal giudice, era infatti stato superato dall’intervenuto divorzio, che aveva rideterminato le condizioni economiche della separazione. L’ex moglie proponeva, dunque, ricorso in Cassazione ribadendo l’autonomia della scrittura rispetto al provvedimento di divorzio e precisando, inoltre, che la durata dell’obbligazione ivi prevista non era stabilita per relationem rispetto al divorzio stesso. Il Collegio, però, ha rigettato il ricorso. Secondo la Suprema Corte, infatti, la side letter , in via generale, non può integrare di per sé un titolo esecutivo giudiziale (come è invece l’ordinanza presidenziale emessa nel giudizio divorzile) in quanto non riveste la forma dell’atto pubblico, né tantomeno di scrittura privata.

Ciò premesso, la Corte tuttavia ha voluto in ogni caso precisare alcuni aspetti afferenti il rapporto tra titolo esecutivo e scrittura a latere. Ai sensi dell’art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c., infatti, viene precisato che il titolo esecutivo giudiziale non si debba identificare, o esaurire, nel documento in cui è consacrato l’obbligo di eseguire, essendo consentita un’interpretazione extra testuale del provvedimento. Ciò può essere fatto sulla base di alcune valutazioni: ossia, ad esempio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo si è formato, i quali possono essere esplorati, eventualmente, anche ex officio da parte del giudice dell’opposizione esecutiva (cfr. Cass. SS.UU. 11066/2012), ma a condizione che quest’ultimo non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice di merito (cfr. Cass. 10806/2020) e sempre che l’esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (cfr. Cass. 5019/2020).

In tal senso, dunque, la Cassazione giunge ad affermare che la Corte territoriale adita aveva comunque errato nell’escludere a priori la generalizzata possibilità, per gli accordi intervenuti a latere della separazione, di mantenere la propria efficacia anche successivamente alla sentenza di divorzio. È, infatti, concetto contrario all’autonomia privata escludere tout court la perdurante efficacia di un accordo intervenuto a margine di una separazione consensuale.