La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28646/2021, ha sancito che, nel caso in cui venga giudizialmente riconosciuta la non debenza di un assegno divorzile precedentemente attribuito, sul beneficiario grava l’obbligo di integrale restituzione dello stesso.

Andranno, pertanto, restituite non solo le mensilità riscosse successivamente alla riforma della sentenza, che ha riconosciuto all’ex coniuge il diritto all’assegno, ma ogni singola mensilità, a partire dal momento del primo pagamento.

Nel giudizio per la cessazione dagli effetti civili del matrimonio il tribunale aveva disposto in favore della moglie un assegno divorzile sul presupposto della forte sproporzione reddituale tra le parti e per conservare il tenore di vita goduto da parte del coniuge economicamente più debole. Anche in appello la decisione veniva confermata, ma in seguito la Cassazione aveva accolto il ricorso dell’ex-marito rinviando ai giudici territoriali affinché si attenessero ai principi affermati dalla nota sentenza n. 11504/2017, con la quale si escludeva, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, l’utilizzo del parametro del tenore di vita goduto dall’ex coniuge.

La Suprema Corte, anche sulla scorta di un proprio precedente secondo cui l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto a partire dal momento dell’iniziale attribuzione, ha allora affermato che “ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di cui colui che l’ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturati, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato”.

Non rileva, peraltro, lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto, lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, realizzando un arricchimento senza giusta causa.

Sulla scorta di tali motivazioni, si è quindi rilevato che l’obbligo restitutorio decorra dal momento in cui l’ex coniuge beneficiaria dell’assegno abbia “concretamente iniziato a percepire l’emolumento, poi risultato non dovutole”, momento a partire dal quale sono dovuti altresì, in virtù dell’art. 1282 c.c., gli interessi legali sulla somma da restituire.