Nella vicenda processuale sopra richiamata, la Procura Federale aveva deferito un calciatore per essersi avvalso delle prestazioni di un agente sportivo straniero non iscritto nel Registro Nazionale Agenti sportivi. Nello specifico, la Procura evidenziava la violazione dell’art. 17.1 del Regolamento FIGC Agenti ai sensi del quale, “ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un Agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale”.

Secondo, però, il Tribunale Federale – che ha accolto le circostanze dedotte dal difensore del calciatore – il deferimento è risultato infondato e ciò perché l’agente sportivo straniero non iscritto nel Registro Nazionale inoltrava una messa in mora nei confronti della società con la quale il calciatore era tesserato, attività quest’ultima che, come viene sottolineato nella decisione, “non rientra nell’ambito delle attività riservate agli Agenti sportivi iscritti nel Registro”. Tali attività, tassativamente indicate dall’art. 17.1 e dell’art. 1, co. 2, del Regolamento Agenti FIGC, sono infatti: (i) la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionista di calciatori tesserati presso la FIGC, (ii) il trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC o infine (iii) il tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC. Nel caso di specie, pertanto, è di tutta evidenza che “il pagamento degli stipendi non rientra nell’ambito dell’attività riservata agli Agenti sportivi FIGC” rendendo infondato il deferimento.

Alla luce di tale decisione, da una parte sembrerebbe dunque possibile affermare che l’agente sportivo non iscritto nel relativo Registro possa assistere un calciatore, svolgendo delle attività diverse da quelle indicate espressamente dal Regolamento FIGC Agenti, quali ad esempio quella relativa al recupero del credito. Da un’altra prospettiva, appare però opportuno che nell’immediato futuro si chiariscano alcuni interrogativi che rimangono allo stato irrisolti: a che titolo il soggetto che svolge attività diverse da quelle previste dal Regolamento FIGC Agenti può utilizzare la denominazione di “Agente sportivo”? Nel caso in cui una società sportiva affiliata alla FIGC, nei propri interessi e negli interessi di un proprio tesserato, si relazioni con un soggetto non autorizzato ad esercitare la propria attività nello Stato italiano, potrebbe incorrere nella violazione di norme statali nonché sportive? Ai posteri l’ardua sentenza.