Come è noto, il vincolo sportivo è il legame che assume il giovane calciatore al momento della sottoscrizione del tesseramento presso una squadra di calcio. Se per i professionisti questo non porta ad alcuna problematica, in quanto il vincolo coincide con il contratto di prestazioni sportive sottoscritto dal calciatore, questo non vale per i non professionisti. Infatti, il calciatore non professionista si obbliga di norma, con il tesseramento pluriennale, a svolgere la propria attività agonistica in maniera esclusiva per il solo club per il quale firma. Per le società dilettantistiche, d’altronde, il vincolo è sempre stato fonte (quasi unica) di entrate ed ogni riforma sul punto non è vista mai di buon grado da chi gestisce le associazioni sportive (e ciò soprattutto alla luce dell’ormai annosa discussione circa la possibilità di giungere ad una vera e propria abolizione del vincolo).

In tale contesto, pertanto, la FIGC è recentemente intervenuta facendo dei primi piccoli passi, muovendosi con attenzione in virtù delle premesse meglio sopra descritte, modificando innanzitutto le definizioni base dei soggetti coinvolti nel concetto di vincolo. Si è provveduto quindi ad una rimodulazione della figura del cosiddetto “giovane” (cfr. art. 31: calciatori/trici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno) assumendolo vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto. Si è, poi, passati al “giovane dilettante” raggruppandolo (cfr. art. 32) nella categoria di quei calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età, i quali possono assumere con la società per la quale si tesserano un vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo automaticamente la predetta qualifica.

Dopodiché, sempre nel medesimo piano di riforma, la FIGC ha precisato altresì i concetti di durata del vincolo di tesseramento e dello svincolo per decadenza. Nel novellato art. 32 bis è, infatti, descritto che: “I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza […] lo svincolo per decadenza del tesseramento […]”.

Le nuove norme entreranno in vigore dal 1° luglio 2022 per tutti coloro che assumeranno il vincolo in base alle nuove direttive. Per coloro che, invece, abbiano ancora un “vincolo in essere” la nuova regolamentazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2023.