La norma sopra citata, nello specifico, vieta espressamente ai calciatori, ai tesserati e ai membri dell’ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, in ambito calcistico. In particolare, ai sensi del co. 1, “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.” Il co. 2, invece, riguarda i soggetti dell’ordinamento federale, dirigenti, soci e tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile, a cui è fatto divieto di “effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.” Il motivo di tale divieto è chiaro, in quanto ne deriverebbe il rischio che i risultati calcistici siano falsati. Non si tratta, dunque, di un divieto di scommettere in generale, ma di scommettere in ambito calcistico. Ai calciatori è pertanto permesso scommettere in altri ambiti, sempre che si tratti di scommesse legali. Per quanto riguarda le sanzioni, la violazione del divieto di cui ai commi sopra comporta […] la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00“, salvo patteggiamento a condanne inferiori. Non solo, poi, le persone fisiche possono essere sanzionate per le condotte in violazione ma anche le società di calcio, dovesse esserne accertata la responsabilità diretta, con sanzioni che vanno dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica, alla retrocessione, all’esclusione dal campionato o alla non assegnazione di un titolo.

Vi è, infine, l’obbligo di denuncia alla Procura Federale per chi è informato dei fatti di cui ai commi precedenti, comprese società di calcio e ogni altro soggetto che svolga attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: se questi soggetti non rispettano l’obbligo di cui all’art. 24, co. 5, rischiano la sanzione dell’inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad € 15.000,00.