Nella nostra attività quotidiana, spesso siamo stati resi edotti dell’inesperienza di alcuni soggetti e tesserati che operano all’interno del mondo dilettantistico, siano essi atleti o dirigenti di associazione sportive: questo è la tipica situazione, in realtà molto semplice, ove l’ausilio del legale di fiducia è condizione indispensabile per agire nel modo corretto conseguendo gli obiettivi prefissati.

Nello specifico del caso in esame, con ricorso del 5 ottobre 2022, un tesserato residente nella provincia di Milano alla data del deposito dell’atto introduttivo, adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti al fine di richiedere lo svincolo con la motivazione del cambio di residenza ex art. 111 delle NOIF da una ASD appartenente al Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti. Sin qui nulla di anomalo. Veniva in seguito accertato, però, che il ricorso risultava privo della prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva e, inoltre, che l’atto non veniva trasmesso all’associazione sportiva umbra. Su tali presupposti, dunque, si pronunciava il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti (Decisione/0008/TFNST-2022-2023) statuendo che “Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva”. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. Oltre a ciò, il Collegio chiariva che in violazione di quanto previsto dall’art. 49, co. 4, C.G.S.:“[…] copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Il ricorso, pertanto, sulla scorta di tali motivazioni, veniva dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione essenziale anche solo per esaminare l’atto, la sua assenza veniva rilevata in via pregiudiziale, privando di ogni rilevanza anche un’eventuale e successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.