Ai sensi della L. 91/1981, che consente esclusivamente alle società sportive costituite in forma di S.r.l. o S.p.A. di stipulare contratti con atleti professionisti, e della L. 586/1998, che ha riconosciuto lo scopo di lucro in capo a tutte le società sportive professionistiche, le società sportive, in particolar modo quelle calcistiche, sono divenute delle vere e proprie imprese commerciali con la conseguente sottoposizione al regime delle procedure concorsuali.

L’art. 16, co. 6, NOIF FIGC prevede che il Presidente federale possa deliberare la revoca dell’affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del campionato e/o comunque prima del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, decorre da tale data solo se l’esercizio dell’impresa prosegua.

La revoca poi, ex art. 52 NOIF FIGC, comporta anche la perdita del titolo sportivo. Tuttavia, il titolo sportivo (che indica il possesso dei requisiti da parte di una società che ne legittimano l’affiliazione) sopravvive anche alla revoca dell’affiliazione medesima in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza potendo essere attribuito a terzi a seguito della revoca dell’affiliazione della società sportiva che lo abbia acquisito “sul campo”.

Una società sportiva d’altronde, come qualsiasi altra società, costituisce una realtà che si estingue esclusivamente a causa dell’interruzione dell’attività che, in ogni caso, una procedura concorsuale potrebbe salvaguardare.

La legge fallimentare, in tal senso, al fine di evitare che il complesso aziendale si disgreghi, prevede quindi espressamente l’istituto del cosiddetto esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104 L.F.) applicabile anche alle società sportive, soprattutto se il tutto avviene nel corso della stagione sportiva. A tutela dell’interesse dei creditori, l’esercizio imprenditoriale del debitore insolvente cessa, ma l’azienda sopravvive sino a quando riuscirà a conservare la sua unità produttiva ed organizzativa, o meglio, sino a che continuerà ad essere funzionale all’esercizio dell’attività economica. Il titolo sportivo viene, dunque, temporaneamente congelato fino alla fine del campionato in corso e la squadra potrà così finire il torneo. Successivamente il titolo sportivo maturato sul campo verrà messo all’asta e l’eventuale acquirente potrà fondare una nuova società che ripartirà con il titolo sportivo acquisito dalla società fallita e posta in esercizio provvisorio.

La nuova società si accollerà soltanto i debiti della gestione sportiva (verso i tesserati e le altre società); tasse e debiti verso altri fornitori e creditori si risolveranno seguendo il consueto iter della procedura concorsuale.