La controversia in esame trae origine da un’istanza presentata da una società presso l’Agenzia delle Entrate, volta a ottenere il rimborso dell’Irap, secondo la contribuente, indebitamente corrisposta sulle componenti positive straordinarie (le plusvalenze ottenute) derivanti dai trasferimenti dei diritti di alcuni giocatori, per gli esercizi dal 01.07.2005 al 30.06.2008. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, la società proponeva dapprima il ricorso alla commissione tributaria (rigettato) e successivamente il relativo gravame anch’esso respinto. Avverso la sentenza di secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi principali. Deducendo innanzitutto che, nel caso di trasferimento di calciatori, non si realizza una cessione di contratto (e quindi il trasferimento di un bene), in quanto l’oggetto del trasferimento riguarda il diritto ad ottenere dalla società cedente la risoluzione del precedente contratto (stipulato con il calciatore) ed il conseguente diritto della società acquirente a stipulare un nuovo contratto con l’atleta; inoltre, l’Agenzia avrebbe erroneamente qualificato come imponibili ai fini IRAP i proventi positivi, derivanti dalle negoziazioni di calciatori, benché gli stessi (non solo per la loro natura “straordinaria”, ma anche in quanto non dipendenti da trasferimento di beni, e comunque non connessi a beni qualificabili come strumentali) non potessero essere ricondotti nell’ambito della norma impositiva.

La Cassazione, risolvendo il caso, ha invece chiarito che il trasferimento del calciatore altro non è che un’operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, in quanto la società di provenienza cede alla nuova società, con il consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale (e, in particolare, il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta), secondo lo schema tipico di cui all’art. 1406 c.c. Pertanto, il Collegio di legittimità non ha di fatto aderito alla tesi della ricorrente secondo la quale oggetto della cessione è il diritto di risoluzione anticipata del contratto e l’operazione di trasferimento di calciatori sarebbe composta da atti tra loro distinti, e cioè da un lato l’accordo per la risoluzione del rapporto tra la società di provenienza e il calciatore e, dall’altro, l’accordo tra le due società per il trasferimento dell’atleta e, infine, l’accordo tra l’atleta e la nuova società: in realtà, l’oggetto del contratto tra la società sportiva e l’atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, per la durata del contratto stesso (interpretazione, peraltro, suffragata dal tenore letterale dell’art. 5 della L. 91/1981, che definisce proprio “cessione del contratto” il trasferimento di un atleta da una società all’altra).

L’oggetto della cessione, nel caso specifico, è quindi il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (bene dotato di autonoma utilità economica), che è senz’altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 68 del Tuir suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES e IRAP.