La legge sostanzialmente assume che: (i) l’agente non può svolgere attività riservate agli avvocati (prettamente le attività giudiziali), (ii) gli avvocati possono svolgere attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive, (iii) l’iscrizione all’Albo degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, purché ne ricorrano i relativi presupposti. Ma quali sono questi presupposti?

La posizione dell’avvocato è stata oggetto di interventi, a più riprese, da parte del CNF.

In particolare, con parere del 13.02.2019, n. 20, il CNF ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo professionale forense e l’iscrizione al Registro nazionale agenti sportivi, a condizione che l’attività di agente non abbia il carattere della continuità e della professionalità:  tale soluzione ha lasciato perplessi, nel senso che l’eventuale iscrizione di un avvocato al Registro nazionale agenti sportivi (possibile solo previo superamento dell’esame di agente, comprensivo sia della prova generale che della prova speciale presso una singola federazione) avrebbe senso solo se la relativa attività di agente sportivo fosse consentita senza i limiti prescritti (assenza di continuità e di professionalità), che costituiscono un forte deterrente per un avvocato ad iscriversi al Registro nazionale agenti sportivi.

Più recentemente, il CNF, con parere del 25.06.2020, n. 3, ha poi indicato che l’avvocato non iscritto al Registro degli agenti sportivi incorrerebbe nel divieto di prestare assistenza nella stipula di contratti di prestazione sportiva, in quanto tale attività sarebbe stata riservata agli agenti sportivi dalla Legge n. 205/2017 (“L’avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall’art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017”): tale indicazione, però, risulta essere del tutto non condivisibile, in quanto postula che l’avvocato possa svolgere attività di assistenza nella stipula di ogni contratto, con esclusione dei contratti di prestazione sportiva, ponendo una riserva in favore di una categoria, quella degli agenti sportivi, che si porrebbe in potenziale violazione delle regole sulla concorrenza (la stessa L. n. 205/2017 aveva espressamente “fatte salve le competenze di legge”, riprendendo la deroga per gli avvocati prevista originariamente dalla stessa FIFA nel Regolamento Internazionale per agenti di calciatori e di società).

Allo stato attuale, però, tale ultima statuizione del CNF risulta essere stata definitivamente superata dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 37/2021: è, infatti, espressamente riconosciuto il fatto che gli avvocati possono legittimamente prestare attività di assistenza e di consulenza legale anche nella stipula di un contratto di prestazione sportiva, indicando testualmente che “sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive”.