Con il lodo n. 4 del 19.2.2021, il Collegio di Garanzia si è pronunciato con un arbitrato che vedeva come parti contrapposte un calciatore ed il suo primo agente sportivo, soggetti tra i quali vigeva un mandato che, al proprio interno, presentava una clausola penale in caso di revoca dello stesso al ricorrere di determinate condizioni.

Sulla scorta di ciò, l’agente sportivo, revocato il mandato, richiedeva al Collegio arbitrale che gli venisse pagata la cifra dovutagli a titolo di clausola penale per il recesso ingiustificato del calciatore; lo sportivo, dal canto suo, contestava la pretesa adducendo che la stessa revoca del mandato fosse giustificata alla luce della condotta adottata dal mandatario.

Il Collegio, esaminati gli atti e rilevando che la clausola penale invocata presentava tutti i requisiti di forma e di sostanza necessari per produrre i propri effetti, accoglieva le pretese dell’agente sportivo, condannando il calciatore al pagamento della clausola penale, il cui importo, tuttavia, veniva equamente ridotto.

L’ordinamento civile, recepito dalla giustizia sportiva, attribuisce infatti all’organo giudicante tale potere, qualora la clausola penale sia manifestamente eccessiva: l’intervento di un Giudice nella gestione della portata di una clausola penale, peraltro, non è circostanza infrequente nella definizione dei rapporti commerciali tra le parti: ci è spesso capitato, come Studio, di chiedere una pronuncia di tal genere in favore della parte da noi assistita, indipendentemente dal rapporto negoziale in esame nella vertenza.

Ciò che, però, rende particolarmente interessante il lodo in questione nell’ambito dell’ordinamento sportivo è il fatto che il Collegio, al momento di ridurre la somma dovuta a titolo di penale, ha chiarito il parametro da prendere in considerazione per rideterminare l’importo dovuto, costituito dal corrispettivo per la prestazione professionale resa dall’agente che, nel caso di specie, era una percentuale sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dai contratti stipulati dal medesimo nel corso della durata del mandato.

Secondo il Collegio, nel caso di specie, l’importo dovuto all’agente avrebbe dovuto essere calcolato, oltre che sulla retribuzione fissa del calciatore, anche su quella variabile e sull’indennità di trasferta, con conseguente stima, da parte del Collegio, delle somme potenzialmente percepibili dall’agente. All’esito di questa valutazione il Collegio ha proceduto alla riduzione equitativa della penale, fornendo un utile precedente da adottare in future controversie nell’ambito di tale tematica.