Il potere di disapplicazione sopra citato appare coerente con i principi di autonomia dell’ordinamento sportivo e con il vincolo della pregiudiziale sportiva, che prevede l’obbligo di adire previamente i gradi di giustizia interni prima di accedere (nei casi consentiti) al giudice amministrativo espressamente individuato dal legislatore come competente per materia. Al fine di determinare la portata della figura giuridica della disapplicazione in ambito sportivo, appare quindi opportuno un cenno a quali fonti primarie dell’ordinamento dello sport possano assumere rilevanza per l’esercizio di tale potere.

Restando in ambito nazionale, le fonti di diritto sportivo, dettate dal CONI, sicuramente rilevanti e aventi connotato primario sono: lo Statuto, il Codice di Comportamento Sportivo, i Principi di Giustizia Sportiva, il Codice della Giustizia sportiva, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Non è solo il panorama nazionale, però, il recinto nel quale muoversi per completare l’assetto nel quale il giudice sportivo ha l’opportunità di utilizzare il suddetto potere. Difatti, quale ulteriore sviluppo del sistema delle fonti, appare necessario rammentare la possibilità anche di disapplicare la norma sportiva in contrasto con fonti di diritto sportivo sovranazionale. Per la verità, l’ordinamento sportivo è di fatto connotato da una derivazione internazionale con un’articolazione piramidale che vede al vertice il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) al quale sono affiliati i Comitati Olimpici Nazionali, quali organi vertice dell’ordinamento sportivo del singolo Stato, e le Federazioni Sportive Internazionali. In parole semplici, l’ordinamento sportivo mondiale riconosce (mediante la c.d. “affiliazione” delle varie Federazioni Nazionali) soltanto quegli ordinamenti sportivi nazionali che ad esso si conformano; qualora, infatti, un ordinamento sportivo nazionale non si volesse conformare alle direttive del rispettivo ordinamento sportivo sovranazionale, quest’ultimo potrebbe essere disconosciuto (mediante la c.d. “revoca dell’affiliazione”) o addirittura espulso dal relativo ordinamento sportivo internazionale. Tuttavia, tali conseguenze appaiono circoscritte nella loro applicazione a casi a dir poco eccezionali e, in ogni caso, non offrono un rimedio diretto ai soggetti dell’ordinamento sportivo eventualmente pregiudicati da una normativa regolamentare federale in contrasto con quella di derivazione internazionale.

In tal senso, allora, gli Organi della Giustizia sportiva, per garantire l’effettiva tutela degli interessi dei soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, risulteranno legittimati a risolvere eventuali contrasti tra l’ordinamento federale di appartenenza e la normazione primaria di derivazione nazionale e internazionale, anche e proprio mediante la figura giuridica della disapplicazione che si pone, appunto, come strumento diretto per la salvaguardia di posizioni soggettive giuridicamente tutelate dal medesimo ordinamento.