A partire dal 01.07.2022 entrerà in vigore la disciplina del nuovo lavoro sportivo: in essa viene anche ridefinito l’istituto della collaborazione con compenso sportivo. Le prestazioni retribuite, infatti, saranno soggette a contribuzione previdenziale, ferma restando la possibilità di svolgere attività di volontariato, definite come prestazioni amatoriali, per le quali sarà possibile riconoscere “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”.

Oltre, però, ad un’incompatibilità di fondo tra la predetta statuizione e la disciplina degli Ets (che nega espressamente il riconoscimento di rimborsi forfettari ai volontari), la vera sfida per i soggetti coinvolti sarà quella di definire l’ambito di operatività e l’attuabilità delle norme rispetto all’effettiva realtà dello sport dilettantistico. Sarà compito degli operatori del settore, quali ad esempio gli avvocati dello sport, individuare con le associazioni e le società dilettantistiche assistite una nuova modalità di consulenza che possa tener conto delle rinnovate esigenze in termini di contratti di lavoro sportivo ed inquadramento dei ruoli: in particolare, nella distinzione di trattamento del lavoratore sportivo propriamente detto e dell’amatore (poiché non sarà infrequente la compresenza di entrambi i soggetti all’interno della medesima realtà sportiva).

L’istituto che individua il soggetto amatore, al di là di futuri probabili emendamenti alla norma, è già fortemente ridotto nella sua portata economica (qualora si superi il limite di € 10.000,00 complessivi annui, il rapporto deve intendersi di lavoro sportivo, con conseguente assolvimento degli oneri previdenziali) e nella platea dei potenziali beneficiari. Rimane, però, e rimarrà pur sempre il fulcro dell’attività sportiva dilettantistica. Sarà, allora, importante in questo senso aver ben chiari i concetti di premi e compensi occasionali, di continuità della prestazione in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, di indennità di trasferta e rimborsi spese (anche forfettari), in modo tale da gestire nel modo corretto le risorse del sodalizio, evitando violazioni della normativa e possibili danni, economici e non, alla società sportiva.

Anche attraverso le nostre competenze trasversali in diritto del lavoro, il nostro Studio sin da subito si è attivato nella consulenza in ambito della Riforma dello Sport in favore di tutti i soggetti coinvolti nella normativa.

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