La vicenda processuale in esame ha riguardato un team di Rally che ha chiesto l’annullamento di una decisione della Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport per essersi visto negato il diritto processuale volto ad ottenere copia dei documenti (conosciuti, invece, dalla Procura Federale) su cui si è fondata la decisione penalizzante per il team nonché il relativo diritto alla prova contraria, il tutto in violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti; la prova non sottoposta al vaglio di parte ricorrente (e sulla quale si era sostanzialmente basata l’intera condanna) era infatti il cosiddetto “filmato di gara”, sconosciuto al team e sul quale quest’ultimo non è stato messa in condizione di contraddire.

Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Garanzia ha ritenuto, quindi, fondate le deduzioni difensive del team di rally, annullando con rinvio la decisione impugnata e precisando che: “l’art. 2 del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI, al comma 2, garantisce il principio della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo ed al successivo comma 6 fa espresso rinvio alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva. Quanto, poi, nello specifico, al procedimento dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, l’art. 23 dello stesso Codice, al comma 4, stabilisce in maniera perentoria che gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia impugnata dinanzi alla Corte stessa”. Nel caso in specie, la decisione impugnata si fondava su un elemento di prova (il filmato di gara), acquisito in modalità non chiare e visionato esclusivamente dalla sola Corte, il tutto, dunque, in evidente violazione del principio del contraddittorio e del suo corollario principio ex art. 115 c.p.c. sulla disponibilità delle prove. Si ha, infatti, violazione del principio del contraddittorio “quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria” (Cass. 2201/2007): l’apprezzamento riguardo alla meritevolezza o meno di una richiesta di accesso agli atti non è, d’altronde, dalla stessa normativa rimesso ad una discrezionale valutazione del giudicante.