Entrando nello specifico, la Commissione ha fugato ogni dubbio circa (i) l’obbligo o meno di individuare sempre un preposto all’interno del contesto aziendale, (ii) se piccole realtà aziendali, dove il datore di lavoro sia anche il preposto, debbano provvedere o meno all’individuazione, (iii) se la figura del preposto possa in generale coincidere con lo stesso datore di lavoro ed infine (iv) se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.
In particolare l’organo collegiale – richiamando la definizione normativa di preposto ex art. 2 D.Lgs. 81/2008 (“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”) – ha chiarito che tra gli obblighi del datore di lavoro (e/o del dirigente delegato a tale funzione) vi è sempre quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza volte a sovrintendere sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
La Commissione, dunque, ritiene che, dal combinato disposto della normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che, quindi, sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione in qualsiasi contesto aziendale. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio (a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale ed in considerazione, ad esempio, di una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa) laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, solamente nel caso di un’impresa con un singolo lavoratore le funzioni di preposto potranno dunque essere svolte dal datore di lavoro con commistione piena dei due ruoli in unico soggetto responsabile.