Se la società di recupero crediti non è iscritta all’albo previsto dalla legge, il precetto notificato per il pagamento del debito è nullo. E’ questa la tendenza recente dei Tribunali di merito che, in diversi casi, hanno accolto l’opposizione presentata dai debitori. Spesso si è trattato di mutui fondiari ceduti, in quanto crediti deteriorati, da un istituto di credito ad una società di recupero attraverso un’operazione di cartolarizzazione nell’ambito della L. 130/1999 e dell’art. 58 del T.U. bancario. Come è noto, accade spesso e sovente che la società che cartolarizza o che acquista in blocco pacchetti di crediti in sofferenza dai grandi istituti bancari, si debba poi attivare per recuperare giudizialmente questi crediti, attraverso un ricorso per decreto ingiuntivo o direttamente un precetto, per poi procedere con un pignoramento in presenza di mutui fondiari ed ipotecari. Queste società di cartolarizzazione, che generalmente sono qualificate come società “veicolo”, possono agire, nel recupero del credito, in via diretta oppure affidandosi a loro volta ad una diversa società, i cosiddetti “Servicer” o “Master Servicer”. Quando operano in questa seconda modalità, il Servicer deve essere iscritto ad un albo delle Banche e degli Intermediari Finanziari disciplinato dall’art. 106 del T.U. bancario, come previsto dall’art. 2 della L. 130/1999 e ribadito da una circolare del 2015 di Banca d’Italia e da recenti disposizioni esplicative sempre di Banca d’Italia del dicembre 2023. Nella prassi però, negli ultimi anni, diverse esecuzioni immobiliari ed azioni monitorie sono state incardinate con il sistema della delega o della procura senza che, tuttavia, la società delegata (il Servicer) fosse iscritta all’albo 106 del T.U. bancario.
Alla luce, dunque, dei recenti orientamenti tutte le predette esecuzioni incardinate con tale metodologia sarebbero a rischio, anche peraltro quelle in stato avanzato, con ad esempio aste imminenti, che potrebbero essere viziate ab origine dal difetto del requisito meglio sopra descritto. In simili casi, la parte esecutata potrebbe infatti proporre opposizione all’esecuzione, chiedendone contestualmente la sospensione, bloccando le aste o sollecitando il giudice ad un esame specifico del caso attraverso i propri poteri d’ufficio. Le norme sopra citate, lo si ricorda, sono imperative e, pertanto, in alcun modo derogabili convenzionalmente dalle parti in seguito ad accordo intervenuto in sede di stipula dell’operazione finanziaria.